La Conformità dei Dispositivi di Protezione Individuale

La verifica di conformità dei DPI deve iniziare sia dalle certificazioni, sia dai provvedimenti legislativi e non è soltanto una questione di Marcatura CE.

Nell’acquisto di un DPI si procede con la verifica della relativa certificazione, dove la Dichiarazione di Conformità UE rappresenta soltanto il punto di partenza, infatti devono essere compresi e analizzati tutti i documenti di supporto alla dichiarazione stessa.

La verifica del rispetto di tali obblighi di certificazione spetta al produttore (si veda il Regolamento UE 425/2016) e al Datore di Lavoro su cui gravano precise responsabilità e doveri.

La recente giurisprudenza ha altresì esteso l’interpretazione di tali obblighi, dove non compare solo la figura del Datore di Lavoro, ma l’intera filiera che porta all’acquisizione dei DPI (vedi RSPP, Provveditorato, ecc.).

 

Il quadro normativo

Il Regolamento UE 425/2016 fissa gli obblighi per i produttori per l’immissione sul mercato dei DPI, obblighi condivisi con l’intera filiera di fornitura (importatori, mandatari e distributori), disegnando un quadro più chiaro rispetto al passato.

  • Sono state introdotte varie modifiche di principio, tra cui:
    la classificazione dei DPI ora è effettuata per categorie di rischio e non più di prodotto;
  • la classificazione di alcune categorie di prodotto è stata modificata – La protezione dell’udito, ora classificata come (rischio di) “rumore nocivo”, passa dalla Categoria II alla Categoria III;
  • ogni prodotto dovrà essere accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità UE (o da un link alla pagina in cui tale dichiarazione è disponibile);
  • la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE devono essere conservate per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato del DPI;
  • i certificati di nuova emissione hanno un periodo di validità/una data di scadenza di 5 anni.

Nota: Il Regolamento 2016/425 non fissa alcun obbligo specifico per l’utilizzatore, per il quale restano in vigore gli articoli specifici del D.Lgs. 81/2008 in materia di DPI. In particolare, occorre richiedere e conservare la documentazione che mostra la conformità al Regolamento (o alla Direttiva) da parte del fornitore DPI e formare i lavoratori sulla scelta e l’utilizzo corretto dei DPI, laddove necessario. Infine, è fondamentale assicurarsi che tutti i DPI siano sottoposti a corretta manutenzione e utilizzati per gli scopi a cui sono destinati

 

Ma vediamo come è fatta la Marcatura CE su un DPI.

La Marcatura CE, le cui modalità di apposizione per i DPI fanno riferimento al Regolamento UE 425/2016 e segue regole diverse in funzione della categoria del DPI, descritta nell’Allegato I del citato regolamento, in particolare:

  • Categoria I: rischi minimi (lista esclusiva dei rischi).
  • Categoria II: altri rischi diversi da quelli elencati nella categoria Cat I e Cat III.
  • Categoria III: rischi gravi e pericolo di morte.

 

Di conseguenza possiamo schematizzare la marcatura come segue:

  • Categoria del DPI —– Marcatura
  • Categoria I: CE
  • Categoria II: CE
  • Categoria III: CE + numero Organismo Notificato (che certifica il sistema di produzione)

 

E’ importante notare come il numero dell’organismo notificato sia riferito all’attività di controllo del sistema di produzione, per avere evidenza dell’organismo notificato, che certifica il prodotto è necessario avere la dichiarazione di conformità UE o meglio l’attestato di conformità rilasciato dall’organismo notificato.

La marcatura deve essere fatta in conformità al regolamento, che descrive sia la dimensione minima (5 mm) sia il carattere e la spaziatura e deve essere apposta sul prodotto se tecnicamente fattibile, comunque deve esserci sulla minima confezione di vendita.

La marcatura sul DPI deve essere accompagnata da altre informazioni pertinenti, come il nome del produttore e l’identificazione del prodotto.

Va ricordato come la nota informativa sia un documento obbligatoriamente fornito con il DPI, questa deve essere in lingua italiana e contenere le informazioni minime previste dal Regolamento UE 425/2016 ed è un documento che l’ente notificato deve approvare.

Ma veniamo agli obblighi, in tema di conformità dei DPI, che la legislazione definisce per le figure decisionali in azienda.

La definizione della responsabilità di scelta dei DPI è ricercare, in prima battuta, nel D.Lgs.81/2008. In particolare l’ Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente al comma 1: “ Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; […]”.

La dimostrazione dell’idoneità del dispositivo di protezione è un passaggio fondamentale, che trova un ulteriore approfondimento nel medesimo disposto legislativo, in particolare nel TITOLO III-USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, che fissa i requisiti di base nell’Articolo 70: Requisiti di sicurezza: “ 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto” e seguendo con Articolo 76: Requisiti dei DPI“1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modifiche ed integrazioni”, andando ad imporre una verifica di conformità alle disposizioni legislative in essere, che in fase di acquisizione è essenzialmente una verifica documentale, preventiva, rispetto alle successive valutazioni qualitative ed economiche, che sono susseguenti e svolte solo e soltanto se la parte documentale è conforme al disposto normativo.

Da quanto esposto risulta evidente l’importanza della verifica delle certificazioni, perché rappresenta il punto di partenza al fine di considerare l’introduzione del DPI in azienda.

L’obbligo di tale verifica, nonché espresso nei principi generali del D.Lgs. 81/2008 come precedentemente esposto, viene ribadito in modo più specifico all’Articolo 77: Obblighi del datore di lavoro: “1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: […]
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione[…]”

La valutazione richiamata al comma c dell’Art. 77 (ex D.Lgs. 81/2008) è un attività che richiede la verifica dei documenti forniti dal fabbricante, per questa verifica si deve partire dalla coerenza dei contenuti dei seguenti documenti:

  1. Dichiarazione di conformità UE.
  2. Attestato di conformità UE.
  3. Istruzioni d’uso del DPI.
  4. Coerenza della marcatura con la certificazione.

 

E’ consigliabile conservare, unitamente a quanto sopra, eventuali documenti tecnici di approfondimento del produttore (es: bollettini tecnici) per supportare la scelta del DPI. Sarà altrettanto importante verificare la validità dei documenti del punto 1 e 2, in quanto hanno validità quinquennale.

 

Autore: Dott. Claudio Galbiati

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