
La Formazione e l’Informazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’introduzione del D.Lgs. 81/08, hanno assunto negli ultimi anni sempre più un ruolo fondamentale interessando tutti gli attori coinvolti nella gestione di un’azienda.
L’Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08, ha disciplinato durata, contenuti minimi e modalità della formazione dei lavoratori, dei preposti, nonché dei dirigenti. (Accordo del 21/12/2011)
Leggi di piùLa Legislazione vigente stabilisce che nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori (D.Lgs n. 81/08 , art. 46, comma 2).
Per garantire la prevenzione incendi i datori di lavoro designano i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e di lotta contro gli incendi, ai quali devono garantire un’adeguata e specifica formazione, nonché un aggiornamento periodico (D.Lgs n. 81/08 , artt.18 e 37).
Leggi di piùI corsi di formazione e aggiornamento professionale sono finalizzati all’approfondimento di tematiche rivolte al mondo del lavoro, delle aziende/imprese e/o categorie professionali che necessitano non solo di specifiche nozioni teorico-pratiche attinenti al proprio settore operativo, ma anche di quelle informazioni generali utili ai fini della sicurezza.
La struttura, la durata e le caratteristiche di ogni corso sono state decise in modo da garantire ai discenti un apprendimento efficace e completo su ogni argomento trattato. Infatti, si parte dal presupposto che la formazione non debba essere “asettica” e quindi solamente teorica, ma soprattutto essere concretamente calata nel proprio ambito lavorativo, spesso con problematiche a sé stanti e peculiarità non sempre riconducibili ad approcci standardizzati.
Leggi di piùD.Lgs. n. 81/2008, Articolo 45 – Primo soccorso.
- Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
- Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi Decreti Ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.