Decreto GSA e corsi per addetti antincendio

Decreto Gestione Sicurezza Antincendio “GSA”: nuove regole per il Servizio Antincendio in azienda.

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. L’articolo 46 del predetto decreto definisce la prevenzione incendi come funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vista umana, dell’incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell’ambiente.

Dal 1° gennaio 2009, si applicano i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998.

Agli inizi di settembre 2021, sono stati adottati 3 decreti ministeriali che vanno a sostituire entro un anno il vecchio D.M. 10 marzo 1998.

I decreti trattano :

  1. Il primo decreto, 1 settembre 2021, “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”;
  2. Il secondo decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 – “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (che abroga il decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998);
  3. Il terzo decreto del Ministro dell’Interno 3 settembre 2021 – “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

I suddetti provvedimenti, come già detto, sostituiranno la disciplina disposta dal decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998 che, emanato a suo tempo in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, ha sinora costituito il riferimento per i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

La suddivisione delle tematiche correlate alla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro in tre decreti fornisce un approccio più organico ripartito su tre strumenti per affrontare i singoli argomenti :

  • controlli sugli impianti antincendio;
  • criteri per la gestione della sicurezza antincendio;
  • analisi del rischio incendio, per le attività più semplici, con metodo coerente col nuovo codice di prevenzione incendi.

In questo articolo,  focalizziamo l’attenzione sul decreto del 2 settembre 2021, detto “GSA”, che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio e si applica parzialmente anche ai cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. E’ composto da 8 articoli e 5 allegati.

Dopo l’identificazione del campo di applicazione (art.1) il decreto descrive la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art.2), poi passa a le regole per la informazione e formazione dei lavoratori (art.3), la designazione degli addetti antincendio (art.4) , la loro formazione e aggiornamento (art5), i requisiti dei docenti (art.6), le regole per la validità dei corsi già effettuati e il primo nuovo aggiornamento degli addetti antincendio (art.7).

Questi i contenuti degli allegati:

Allegato I – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO

Allegato II – GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.

Allegato III – CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Allegato IV – IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO

Allegato V – CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO

Il Decreto si applica (art. 1) alle attività che  si  svolgono nei  luoghi  di  lavoro, (art. 62 del D.Lgs. n.81/08)alle attività che  si  svolgono  nei  cantieri  temporanei  o mobili (titolo IV del D.Lgs. n.81/08) limitatamente agli art. 4, 5, 6.e alle attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. del 26  giugno  2015, n. 105) limitatamente agli art. 4, 5, 6.

In base all’art. 4 del Decreto, i lavoratori addetti al Servizio vengono eletti all’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla  base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio  ed in emergenza (incluso il piano di emergenza, laddove previsto)

Il datore di lavoro (ai sensi dell’art. 37 del TUS) deve assicurare anche la formazione degli addetti al servizio antincendio in base alle indicazioni dell’Allegato III. Lo ricorda l’art.5 del Decreto GSA.

Nell’Allegato IV sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.

In base all’art. 5 del Decreto GSA, gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato III.

In base all’art. 5 (comma 6) possono svolgere i corsi per addetti antincendio i seguenti soggetti:il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del Decreto,direttamente dal datore di lavoro, (che abbia i requisiti di cui all’art. 6), oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.

L’art. 6 dettaglia i requisiti dei docenti che possono svolgere corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.

I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo gradoed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del decreto;
  2. b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell’allegato V;
  3. c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;
  4. d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

 

I docenti della sola parte teorica: i requisiti devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo gradoed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;

  • avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell’allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;
  • iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno;
  • rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.

Alla data di entrata in vigore decreto, si ritengono qualificati

i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all’anno di docenza.

I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  1. a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  2. b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all’allegato V;
  3. c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.

In base all’art. 6 comma 6 del Decreto, i docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell’allegato V.

I corsi per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Lo riporta l’art.7.

Il Decreto all’art. 7 stabilisce che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.

In caso trascorrano più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso.

Il provvedimento, in vigore dal 5 ottobre 2022, tratta argomenti fondamentali della sicurezza dei lavoratori, in particolare affronta aspetti di informazione, formazione, aggiornamento professionale e requisiti dei docenti, elementi che accrescono quella cultura della prevenzione antincendio in ogni luogo di lavoro ma anche che forniscono una corretta e rapida risposta ad eventuali principi di incendi che coinvolgono tutti gli ambienti lavorativi.

 

Autore: Arch. Fernando Cordella –  Presidente ANPPE Vigili del Fuoco

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