Corso cod. A2.1 | Formazione Specifica per Lavoratori – Rischio Basso: Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche (Uffici e Servizi, Studi Professionali e di Consulenza, ecc.)
Premessa ed Obiettivi
Il Lavoratore, secondo l’art. 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08, è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
La formazione di tutti i Lavoratori è disciplinata dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08. Al comma 1 lettera b) del citato articolo, si sancisce che il Datore di Lavoro debba assicurarsi che ciascun Lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (G.U. 24 maggio 2025) prevede un percorso formativo articolato in due moduli distinti, ovvero una Formazione Generale e una Specifica, coerentemente con quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08.
Inoltre, con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 (Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai Lavoratori autonomi), i contenuti e l’articolazione della formazione di seguito individuati possono costituire riferimento anche per tali categorie di Lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008.
Il corso di formazione per Lavoratori ha i seguenti obiettivi:
- far conoscere i diritti, i doveri e le sanzioni per i vari soggetti aziendali;
- far conoscere i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione;
- illustrare l’organizzazione della prevenzione aziendale e le funzioni degli organi di vigilanza, di controllo e assistenza;
- far conoscere i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro.
In particolare, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, prevede che la Formazione Specifica per i Lavoratori debba essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e, quindi, mirare ai rischi specifici dell’attività, incentrandosi sui pericoli e rischi insiti nelle mansioni specifiche e sulle relative conseguenze da prevenire nonché sull’individuazione e la conoscenza delle misure di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie mansioni e di contesto lavorativo.
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione.
Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche previste al comma 6 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con riferimento ai rischi individuati ai sensi dell’articolo 28.
La trattazione dei rischi va declinata secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21 del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata sono subordinati all’esito della valutazione dei rischi effettuata dal Datore di Lavoro, fatta salva la contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale e vanno pertanto intesi come minimi.
Il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore di formazione necessario.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la “Formazione Generale” e quella “Specifica”, ma non “l’Addestramento”, così come definito all’articolo 2, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con particolare riferimento al settore di appartenenza.
La durata minima della Formazione Specifica, in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 dell’Accordo Stato – Regioni (individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002 – 2007), deve essere di 4 ore per i settori della classe di RISCHIO BASSO.
Il progetto formativo è stato sviluppato tenendo conto dei rischi e dei pericoli concretamente presenti nelle attività trattate, nonché delle mansioni effettivamente svolte dai Lavoratori assegnati ad attività Professionali, Scientifiche e Tecniche, come Uffici e Servizi, Studi Professionali e di Consulenza, ecc.
In particolare, saranno approfonditi i temi legati all’ergonomia delle postazioni di lavoro e ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, intesi quali strumenti prevalenti nello svolgimento delle attività oggetto del corso.
N.B.
In coerenza con le previsioni di cui all’articolo 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, cosi come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell’ente bilaterale o dell’organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precederne periodo non riceva riscontro dall’ente bilaterale o dall’organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
AIFES Nazionale, alla quale abbiamo aderito come Sede Territoriale, assolve preventivamente all’articolo 37, comma 12 del D.Lgs. n. 81/08 attraverso EMBIC Sicurezza (Organismo Paritetico Nazionale Confederale) e ENBIMS Sicurezza (Organismo Paritetico Nazionale Confederale).
In alternanza o in co-docenza secondo le edizioni:
Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita nel 1990 presso l’Università degli Studi di Genova con Specializzazione in Medicina del Lavoro. In qualità di Medico del Lavoro Competente segue dal 1994 numerose aziende … leggi di più
Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano n. 9685 dal 10 maggio 1990, patrocinante in Cassazione. Svolge attività giudiziale, stragiudiziale, di consulenza legale … leggi di più
Avvocato Giuslavorista, autore di oltre 120 pubblicazioni e di diverse monografie, è stato dirigente delle divisioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro … leggi di più
Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense, specializzato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ha esperienza decennale nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale alle imprese italiane … leggi di più
Dottore in Scienze Politiche dell’Amministrazione, Sostituto Commissario della Polizia di Stato e docente di Diritto Penale e Leggi di pubblica sicurezza … leggi di più

Altri docenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e qualificati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.I. 06/03/2013.
Formazione Specifica per Lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 17/04/2025 (G.U. 24/05/2025).
Lavoratori ai sensi dell’art. 2, lett. a) del D.Lgs. 81/08.
Tutti i Lavoratori per i seguenti settori della classe di Rischio Basso: Attività Professionali, Scientifiche e Tecniche (Uffici e Servizi; Studi Professionali e di Consulenza; ecc.).
In particolare:
- Addetti ai Videoterminali;
- Impiegati d’ufficio e Addetti alla funzione di segreteria;
- Addetti ai Call Center;
- Addetti inserimento dati;
- Operatori di consolle;
- Schedulatori informatici;
- Operatori di data entry;
- Tecnici informatici;
- Addetti alla vendita on-line;
- Mobile worker (Rappresentanti di commercio, manutentore, ecc.);
- Ecc.
- Presentazione del corso.
- Rischi infortunistici.
- Rischi meccanici generali.
- Rischi elettrici generali.
- Macchine.
- Attrezzature.
- Cadute dall’alto.
- Rischi da esplosione.
- Rischi connessi all’impiego di agenti chimici, cancerogeni e mutageni.
- Rischi biologici.
- Rischi fisici (Rumore, Vibrazione, Radiazioni, Microclima e illuminazione, campi elettromagnetici ecc.).
- Videoterminali.
- DPI.
- Ambienti di lavoro.
- Rischi da fattori psicosociali e stress lavoro-correlato.
- Movimentazione manuale carichi.
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
- Segnaletica.
- Emergenze.
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
- Procedure esodo e incendi.
- Procedure organizzative per il primo soccorso.
- Incidenti e infortuni mancati.
- Altri Rischi.
- Confronto con i partecipanti e quesiti.
N.B.
Il programma sarà sviluppato tenendo conto dei rischi e dei pericoli concretamente presenti nelle attività trattate, nonché delle mansioni effettivamente svolte dai Lavoratori. In particolare, verranno approfonditi i temi legati all’ergonomia delle postazioni di lavoro e ai rischi derivanti dall’utilizzo dei videoterminali, intesi quali strumenti prevalenti nello svolgimento delle attività oggetto del corso.
Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza del corso pari al 90% sul monte ore totale (10% di assenza) e al superamento del test di apprendimento costituito da minimo 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).
- L’architetto Ivan Masciadri, con Studio IM-SERVIZITECNICI, è Sede Territoriale Milano 3 di A.I.F.E.S. – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro e possiede tutti i requisiti previsti per poter operare in qualità di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- Per il continuo aggiornamento e miglioramento del servizio formativo, ci si riserva il diritto di modificare senza preavviso i contenuti e la presentazione delle docenze e delle relative dispense. La sequenza dei capitoli/paragrafi è indicativa e rimane a discrezione dei docenti in base alle specifiche edizioni.
- Corso erogato in Aula e/o Videoconferenza.
DURATA: 4 Ore
QUOTA: 90,00 + IVA
SEDE CORSO: Videoconferenza
(su richiesta erogato anche in Aula)
ORARIO CORSO:
9:00 – 13:00
EDIZIONI CORSO:
Edizione 1: Aziendale
Edizione 2:
Edizioni Aziendali a richiesta con minimo 10 partecipanti.
RIDUZIONI:
- da 3 a 10: sconto 10%
- da 11 a 20: sconto 15%
- da 21 a 30: sconto 20%
Solo in caso di partecipanti della medesima azienda e per edizioni interaziendali calendarizzate.
DOCUMENTAZIONE:
Saranno forniti specifici materiali didattici sulle tematiche del corso in formato digitale (pdf).
METODOLOGIA DIDATTICA:
Si favorirà la lezione interattiva con dibattito e confronto sulle reali problematiche aziendali.






