Corso

Corso cod. A14.4 | Formazione per Datori di Lavoro – Modulo Aggiuntivo Cantieri per Imprese Affidatarie: Costruzioni e Installazione di impianti elettrici, idraulici, ecc.

€ 240Register
Durata 6 Ore
Attestato no
Lezioni 0
Premessa ed Obiettivi

Premessa ed Obiettivi

Il Datore di Lavoro, secondo l’art. 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08, è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

I Datori di Lavoro attraverso la frequenza del corso di 16 ore previsto dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 18 D.Lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

In particolare, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/08, comma 3 ter), i Datori di Lavoro di tutte le imprese affidatarie di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, devono essere in possesso di adeguata formazione che è stata confermata attraverso il Modulo Aggiuntivo Cantiere, i cui obiettivi formativi sono i seguenti:

  • far conoscere l’organizzazione del cantiere, i rapporti tra i diversi soggetti e i contenuti di PSC e POS;
  • far acquisire le competenze in relazione alla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati, all’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC, al coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici.

Qualora il Datore di Lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

Il Modulo Cantieri di 6 ore è obbligatorio per tutti i Datori di Lavoro di imprese affidatarie a prescindere e indipendentemente dal loro corso di 16 ore.

L’impresa affidataria è titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.

Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all’esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione.

 

N.B. (Chiarimento dell’Avv. Rolando Dubini)
Formazione immediata ex art. 97 D.Lgs. 81/2008 per tutti i Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti passati, presenti e futuri delle imprese affidatarie nei cantieri Titolo IV: nessuna fase transitoria, nessun rinvio.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 riguarda esclusivamente la formazione di cui all’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008.

La formazione prevista dall’articolo 97, comma 3 ter, dello stesso decreto legislativo, relativa alla sicurezza nei contratti d’appalto, non è mai stata demandata alla disciplina pattizia della Conferenza Stato-Regioni.

L’obbligo di formazione per i Datori di Lavoro delle imprese affidatarie deriva direttamente dalla legge.

Esso è autonomo, primario e pienamente vigente, fin dalla sua introduzione, senza alcun bisogno di un atto secondario che ne definisca contenuti o modalità.

Il principio è chiaro: l’Accordo Stato-Regioni ha valore regolatorio solo quando è il D.Lgs. 81/2008 a rinviare espressamente ad esso.
Esempio: l’art. 37 commi 2 e 7 prevede l’obbligo di formazione di Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datori di Lavoro, con definizione demandata all’Accordo Stato-Regioni.

Ma l’art. 97 non prevede alcun rinvio del genere, dunque, la formazione prevista per il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria resta vincolante a prescindere da qualunque Accordo.

L’Accordo del 2025 ha esplicitato in modo unico il programma di tale formazione solo per fornire una disciplina di dettaglio (durata: 6 ore, contenuti minimi), ma non introduce né sospendere l’obbligo già vigente.

Ne consegue che non esiste alcuna fase transitoria per la formazione ex art. 97 D.Lgs. 81/2008: il corso per il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria è già obbligatorio.

L’adempimento è richiesto oggi, non in futuro col termine della fase transitoria.

Le aziende coinvolte negli appalti devono esserne pienamente consapevoli.

In alternanza o in co-docenza secondo le edizioni:

 

rolando_dubiniRolando Dubini

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano n. 9685 dal 10 maggio 1990, patrocinante in Cassazione. Svolge attività giudiziale, stragiudiziale, di consulenza legale … leggi di più

 

Lorenzo Fantini

Avvocato Giuslavorista, autore di oltre 120 pubblicazioni e di diverse monografie, è stato dirigente delle divisioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro … leggi di più

 

Carolina Valentino

Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense, specializzato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ha esperienza decennale nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale alle imprese italiane … leggi di più

 

paolo_varesiPaolo Varesi

Dottore in Scienze Politiche dell’Amministrazione, Sostituto Commissario della Polizia di Stato e docente di Diritto Penale e Leggi di pubblica sicurezza … leggi di più

 

benedetta_maria_bossiBenedetta Maria Bossi

Architetto, Dottore di Ricerca, collabora alla didattica dei corsi di “Tecnica e Sicurezza dei Cantieri” presso la Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni del Politecnico di Milano … leggi di più

 

Paolo Bellincioni

Ingegnere laureato al Politecnico di Milano con Master post laurea in Economia e Gestione Aziendale presso la SDA Bocconi. Annovera le seguenti qualifiche: Coordinatore della Sicurezza … leggi di più

 

Altri docenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e qualificati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.I. 06/03/2013.

Formazione per Datori di Lavoro di imprese affidatarie nei Cantieri Temporanei e Mobili ai sensi dell’art. 97, comma 3 ter) del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 17/04/2025 (G.U. 24/05/2025).

Datori di Lavoro ai sensi dell’art. 2, lett. b) del D.Lgs. 81/08 di aziende che operano nei Cantieri Temporanei e Mobili di cui al Titolo IV in qualità di impresa affidataria.

  • Presentazione del corso.

Modulo: Compiti specifici del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili

  • I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità.
  • La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti.
  • Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008.
  • Gli obblighi del Datore di Lavoro, dei Dirigenti e dei Preposti di cui all’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008.
  • Il cronoprogramma dei lavori.
  • Esempi e analisi di un PSC.
  • Esempi e analisi di un POS.
  • Confronto con i partecipanti e quesiti.

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza del corso pari al 90% sul monte ore totale (10% di assenza) e al superamento del test di apprendimento costituito da minimo 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande).

  1. L’architetto Ivan Masciadri, con Studio IM-SERVIZITECNICI, è Sede Territoriale Milano 3 di A.I.F.E.S. – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro e possiede tutti i requisiti previsti per poter operare in qualità di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. Per il continuo aggiornamento e miglioramento del servizio formativo, ci si riserva il diritto di modificare senza preavviso i contenuti e la presentazione delle docenze e delle relative dispense. La sequenza dei capitoli/paragrafi è indicativa e rimane a discrezione dei docenti in base alle specifiche edizioni.
  3. Corso erogato in Aula e/o Videoconferenza.
Copia Vietata!