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Corso cod. C52 | Il Nuovo Accordo Stato-Regioni per la Formazione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (17 aprile 2025): approfondimento applicativo per le aziende e i soggetti formatori

€ 160Register
Durata 4 Ore
Attestato no
Lezioni 0
Premessa ed Obiettivi

Premessa ed Obiettivi

Il 17 aprile 2025 è stato sancito l’Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’Accordo rappresenta una riforma organica del sistema formativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, superando e unificando i precedenti Accordi del 2011 e del 2012.

Viene così definito un corpus regolatorio unitario, coerente e orientato alla qualità, all’efficacia e alla verifica della formazione.

Le principali innovazioni introdotte dall’Accordo CSR n. 59/2025 sono le seguenti.

1. Unificazione e razionalizzazione normativa: l’Accordo sostituisce integralmente gli Accordi Stato-Regioni precedenti, accorpando e rivedendo tutti i riferimenti formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e dal DPR 177/2011. Viene garantita una cornice omogenea nazionale, a tutela della coerenza normativa e del riconoscimento degli attestati su tutto il territorio.

2. Formazione obbligatoria per tutte le figure del sistema prevenzionistico: Lavoratori, Preposti e Dirigenti; Datori di Lavoro; Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (art. 34); Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 32); Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (CSP e CSE, art. 98); Datori di Lavoro e Dirigenti delle imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili; Lavoratori autonomi e imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR 177/2011); Operatori addetti alla conduzione di attrezzature di lavoro soggette ad abilitazione (art. 73), con ampliamento dell’elenco delle attrezzature rispetto all’Accordo del 2012.

3. Progetto formativo strutturato e vincolante: ogni corso deve essere progettato secondo un modello organico, con indicazione degli obiettivi, dei contenuti, delle metodologie didattiche, delle modalità di verifica e dei criteri di aggiornamento e valutazione dell’efficacia della formazione. Il progetto deve essere coerente con la valutazione dei rischi aziendale e integrato nei processi organizzativi.

4. Regole per la formazione a distanza: è consentita la videoconferenza sincrona per tutti i corsi teorici, purché siano rispettati specifici requisiti tecnici, di tracciabilità, di gestione dei partecipanti e del tutor. L’e-learning è ammesso per i moduli base e per l’aggiornamento, ma non per la formazione dei Preposti, ed è subordinato al rispetto di requisiti di tracciabilità, autenticazione personale, tutoraggio, verifica finale e conservazione delle evidenze.

5. Durata e contenuti minimi armonizzati a livello nazionale: tutti i percorsi formativi, iniziali e di aggiornamento, sono stati definiti con criteri di omogeneità, proporzione al rischio e aggiornabilità nel tempo. I contenuti minimi e le durate sono vincolanti e costituiscono la soglia obbligatoria per il rispetto degli obblighi formativi.

6. Validità degli attestati: gli attestati rilasciati secondo i criteri dell’Accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale. Non sono validi gli attestati rilasciati da soggetti non abilitati o che non rispettino i requisiti previsti dall’Accordo.

7. Formazione non obbligatoria: resta ferma la possibilità per le aziende di organizzare percorsi formativi ulteriori rispetto agli obblighi di legge, ma solo quelli conformi all’Accordo possono essere considerati validi a fini di adempimento normativo. Tutta la formazione obbligatoria deve rispettare le condizioni previste in termini di durata, contenuti, soggetti formatori, modalità e verifiche.

8. Clausole transitorie: il Datore di Lavoro, i formatori e le strutture accreditate dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni entro i termini indicati nelle disposizioni finali dell’Accordo. Per i corsi già erogati si prevede un riconoscimento dei crediti formativi compatibilmente con quanto previsto dall’Accordo.

L’Accordo del 2025 rappresenta un’occasione decisiva per il miglioramento della cultura della prevenzione, favorendo l’integrazione della formazione nei modelli organizzativi aziendali, nei sistemi di gestione della sicurezza e nella responsabilizzazione delle figure aziendali.

Obiettivo del corso è quello di fornire un quadro dettagliato, operativo e aggiornato su tutti i contenuti dell’Accordo CSR n. 59/2025, con un approccio applicativo non solo per le aziende, i Datori di Lavoro e i soggetti formatori, ma anche per Dirigenti, Preposti, RLS, Lavoratori, RSPP/ASPP, CSP/CSE, HSE, docenti SSL, Responsabili della Formazione e tecnici della prevenzione in genere.

rolando_dubiniRolando Dubini

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano n. 9685 dal 10 maggio 1990, patrocinante in Cassazione. Svolge attività giudiziale, stragiudiziale, di consulenza legale … leggi di più

  • Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 e s.m.i.
  • Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08.
  • Aggiornamento quinquennale di Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE) ex art. 98 D.Lgs. 81/08.
  • Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08.
  • Aggiornamento triennale di Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.I. 06/03/2013.

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di Lavoro, Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS, Coordinatori per la sicurezza, Docenti SSL, consulenti e tecnici della prevenzione, formatori aziendali, Rappresentanti degli enti bilaterali e degli organismi di vigilanza.

  • Presentazione del corso.

PARTE I – Organizzazione generale

  • Individuazione dei soggetti formatori.
    – Soggetti formatori “istituzionali”.
    – Soggetti formatori “accreditati”
    – Altri Soggetti.
  • Requisiti dei docenti.
  • Organizzazione dei corsi.
  • Modalità di erogazione dei corsi di formazione.
    – Verbali delle verifiche finali.
    – Attestazioni.

PARTE II – Corsi di formazione

  • Premessa.
  • Corso per Lavoratori, Preposti e Dirigenti.
  • Corso per Datore di Lavoro.
  • Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008.
  • Corso per Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008.
  • Corso di formazione per i Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori (allegato XIV D.Lgs. 81/08).
  • Corso per Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (D.P.R. n. 177/2011).
  • Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008.

PARTE III – Corsi di aggiornamento

  • Lavoratori, Preposti, Dirigenti e Datore di Lavoro.
  • Datore di Lavoro che svolge i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
  • Lavoratori, Datori di Lavoro e Lavoratori Autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
  • Operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui All’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81/2008.

PARTE IV – Indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e monitoraggio dei corsi

  • Indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi per i soggetti formatori.
  • Indicazioni metodologiche e procedurali per la progettazione di dettaglio.
  • Modalità di erogazione dei corsi di formazione.
  • Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in presenza.
  • Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi in video conferenza sincrona (VCS).
  • Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure operative per i corsi e-learning.
  • Modalità mista.
  • Modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento.
  • Conformità al regolamento sulla protezione dei dati personali.
  • Monitoraggio e valutazione del gradimento.
  • Verifica dell’apprendimento.
  • Verifica dell’ efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

PARTE V – Riconoscimento dei crediti formativi

PARTE VI – Controllo delle attività formative e monitoraggio dell’applicazione dell’accordo

PARTE VII – Altre disposizioni

  • Entrata in vigore.
  • Disposizioni transitorie.
  • Confronto con i partecipanti e quesiti.

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (non sono permesse assenze anche se parziali sul monte ore totale) e a seguito del superamento del test di verifica dell’apprendimento.

  1. L’architetto Ivan Masciadri, con Studio IM-SERVIZITECNICI, è Sede Territoriale Milano 3 di A.I.F.E.S. – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro e possiede tutti i requisiti previsti per poter operare in qualità di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. Per il continuo aggiornamento e miglioramento del servizio formativo, ci si riserva il diritto di modificare senza preavviso i contenuti e la presentazione delle docenze e delle relative dispense. La sequenza dei capitoli/paragrafi è indicativa e rimane a discrezione dei docenti in base alle specifiche edizioni.
  3. Corso erogato in Aula e/o Videoconferenza.
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