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Corso cod. A7 | Aggiornamento biennale per Preposti

€ 180Register
Durata 6 Ore
Attestato no
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Premessa ed Obiettivi

Premessa ed Obiettivi

Il Preposto, secondo l’art. 2, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 81/08, è persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare aggiuntiva, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/08, così come modificato nell’ultimo periodo dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, prevede che per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione, nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.

L’Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, prevede un aggiornamento, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

 

Nota 1

LEGGE 19 maggio 2022, n. 52 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022)

«Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro). – 1. Nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità  in presenza sia con la modalità’ a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».

Nota 2

La norma – la Legge di conversione n. 215/2021 – è entrata in vigore il 21.12.2021 e dunque non può avere valore retroattivo. Perciò chi ha fatto la formazione base al preposto o l’ultimo aggiornamento in tale data ha tempo fino al 21.12.2023, essendo norma sanzionata penalmente. La Costituzione vieta le norme penali retroattive. Chi ha somministrato l’aggiornamento ai preposti prima del 21.12.2021 rispetta la periodicità quinquennale se scade prima del 21.12.2023, oppure entro il 21.12.2023 dovrebbe comunque impartire l’aggiornamento ai preposti. L’obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solo dal 21.12.2023. (Chiarimento di: Rolando Dubini, Penalista Foro di Milano, Cassazionista)

docente_im_servizi_tecniciDocenti – Formatori

esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e qualificati ai sensi del D.Lgs. 81/08 e del D.I. 06/03/2013.

Aggiornamento biennale per Preposti (ad esempio capisquadra, capi reparto, capi turno, capo cantiere, capi ufficio, capi area, ecc.), ai sensi del D.Lgs. 81/08 (art. 37) e dell’Accordo Conferenza Stato – Regioni del 21/12/2011.

N.B.

La norma – la Legge di conversione n. 215/2021 – in ogni caso è entrata in vigore il 21.12.2021 e dunque non può avere valore retroattivo. Perciò chi ha fatto la formazione base al preposto o l’ultimo aggiornamento in tale data ha tempo fino al 21.12.2023, essendo norma sanzionata penalmente. La Costituzione vieta le norme penali retroattive. Chi ha somministrato l’aggiornamento ai preposti prima del 21.12.2021 rispetta la periodicità quinquennale come da ASR 21/12/2011 se scade prima del 21.12.2023, oppure entro il 21.12.2023 dovrebbe comunque impartire l’aggiornamento ai preposti. L’obbligo del mancato aggiornamento biennale dovrebbe essere sanzionabile solo dal 21.12.2023.

Preposti.

  • Presentazione ed indicazioni sull’attività della giornata formativa.
  • Breve inquadramento normativo (D.Lgs. 81/08).
  • Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità.
  • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
  • Definizione e individuazione dei fattori di rischio.
  • Incidenti e infortuni mancati.
  • Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
  • Valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
  • Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuai messi a loro disposizione.

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (sono permesse assenze solo per il 10% del monte ore totale) e a seguito del superamento del test di verifica dell’apprendimento.

Gli attestati verranno inviati tramite posta elettronica certificata, previa verifica del pagamento della relativa quota.

  1. L’architetto Ivan Masciadri, con Studio IM-SERVIZITECNICI, è Sede Territoriale Milano 3 di A.I.F.E.S. – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro e possiede tutti i requisiti previsti per poter operare in qualità di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. Per il continuo aggiornamento e miglioramento del servizio formativo, ci si riserva il diritto di modificare senza preavviso i contenuti e la presentazione delle docenze e delle relative dispense.
  3. Corso erogato in Aula.
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