Premessa
L’acquisto dei DPI si fonda su dei passaggi fondamentali ed obbligatori che sono la base ed il principio da cui partire quando se ne programma l’acquisizione. La verifica del rispetto di tali obblighi è un dovere su cui il legislatore è stato molto chiaro in termini di responsabilità.
La recente giurisprudenza ha altresì esteso l’interpretazione di tali obblighi alla filiera di acquisizione dei DPI in azienda, dove non compare solo la figura del Datore di Lavoro (vedi D.Lgs. 81/08), ma l’intera “catena” che porta alla fornitura dei DPI indirizzata a tutti i lavoratori in funzione delle loro mansioni e ambiti operativi.
L’analisi dettagliata dei DPI disponibili sul mercato è quindi un processo che richiede adeguate e specifiche competenze che il Datore di Lavoro identifica nei propri Dirigenti e Preposti in base all’organigramma della sicurezza ed in funzione della struttura gerarchica aziendale. La successiva sinergia tra Servizio di Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro e Uffici Acquisti (nella P.A. Economato/Provveditorato), sarà elemento essenziale per una fornitura “consapevole” e allineata alle reali necessità aziendali.
In questo contesto piuttosto articolato, si colloca la Nostra consulenza rivolta ai succitati Uffici, intesa come supporto finalizzato ad un acquisto consapevole dei DPI per la propria azienda nel rispetto dei dettami legislativi vigenti (vedi Marcatura CE, Dichiarazione di Conformità UE), sia attraverso un’analisi dei requisiti tecnici richiesti, sia verificando la congruità e conformità documentale .
Il quadro normativo
La definizione della responsabilità di scelta dei DPI è da ricercare, in prima battuta, nel D.Lgs. 81/2008. In particolare l’Articolo 18: Obblighi del datore di lavoro e del dirigente al comma 1: “ Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: […] fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; […]”.
La dimostrazione dell’idoneità del dispositivo di protezione è un passaggio fondamentale, che trova un ulteriore approfondimento nel medesimo disposto legislativo, in particolare nel TITOLO III-USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, che fissa i requisiti di base nell’articolo 70: Requisiti di sicurezza: “1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto” e seguendo con l’Articolo 76: Requisiti dei DPI “1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modifiche ed integrazioni”, andando ad imporre una verifica di conformità alle disposizioni legislative in essere, che in fase di acquisizione è essenzialmente una verifica documentale, preventiva, rispetto alle successive valutazioni qualitative ed economiche, che sono susseguenti e svolte solo e soltanto se la parte documentale è conforme al disposto normativo.
Da quanto esposto risulta evidente l’importanza della verifica documentale, antecedente alle altre attività di acquisizione, di cui rappresenta il fondamento di partenza.
L’obbligo di tale verifica, nonché espresso nei principi generali del D.Lgs. 81/2008 come precedentemente esposto, viene ribadito in modo più specifico all’Articolo 77: Obblighi del datore di lavoro: “1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: […]
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione[…]”
La valutazione richiamata al comma c dell’Art.77 (ex D.Lgs. 81/2008) è un’attività che richiede la verifica dei documenti forniti dal fabbricante, passando anche dalla richiesta di integrazioni a quanto già fornito in fase di richiesta di offerta, nel rispetto del principio di massima tutela dei lavoratori. Ma non dobbiamo dimenticarci come tale principio sia previsto, in primis, dall’articolo 2087 del Codice Civile, che sembra essere una specifica attuazione dei principi ivi contenuti nella carta costituzionale sul piano della tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore. Per questa ragione è importante analizzare le indicazioni della carta costituzionale per assolvere appieno agli obblighi derivanti dall’art. 2087 c.c.
É la Costituzione, infatti, che contiene i principi base, inderogabili, su cui si basa la tutela della salute del lavoratore. Questi principi trovano poi una specifica applicazione nell’art. 2087 del nostro codice, che con la sua ampia formulazione pone a carico del Datore di Lavoro l’obbligo inderogabile di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Quest’obbligo, preventivo e di carattere generale, incluso anche nel D.Lgs. n. 81/08, è oggi il fulcro attorno a cui ruota la responsabilità del Datore di Lavoro perché è proprio da tale disposizione normativa che si parte l’obbligo di apprestare tutti i mezzi idonei alla tutela del lavoratore, in linea con gli ultimi requisiti della norma tecnica. La responsabilità non si ferma al solo Datore di Lavoro, infatti, l’orientamento della giurisprudenza è di analizzare l’intera catena decisionale in azienda in caso di problemi legati a forniture di mezzi di protezione non idonei, come evidenziato da una chiara sentenza della Corte di Cassazione, in una situazione dove un RSPP ha segnalato correttamente i DPI da acquistare e l’acquisto dei DPI non è avvenuto in modo coerente rispetto a quanto valutato (e consigliato) dal servizio di prevenzione e protezione, domandandosi se ne può rispondere una diversa funzione aziendale (es.: l’ufficio acquisti). Va considerato che il «responsabile» dell’Ufficio Acquisti è indubbiamente un «dirigente» in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche in difetto di espressa delega, all’unica condizione che abbia potere decisionale rispetto agli acquisti.
La nostra attività di consulenza
La fornitura dei DPI deve essere preceduta dall’analisi documentale a dimostrazione della conformità al disposto normativo e da una valutazione puntuale dei requisiti tecnici forniti dai diversi produttori. A questo va aggiunta la necessaria verifica della coerenza dei documenti rispetto alle informazioni riportate e rispetto all’ente dichiarante.
Consulenza (A) – Verifica documentale finalizzata ad acquisti singoli e/o multipli e/o periodici
1. Analisi della coerenza della documentazione tecnica rispetto alle specifiche tecniche della fornitura.
2. Analisi delle certificazioni e dei rapporti di prova rispetto alle specifiche tecniche per verificarne la rispondenza ai requisiti richiesti o atte a dimostrare l’equivalenza alle specifiche di fornitura.
3. Verifica dell’esistenza e coerenza/accreditamento degli enti/laboratori dichiaranti.
4. Elaborazione di eventuali richieste di integrazione/approfondimenti.
5. Relazione tecnica finale (firmata da Nostro consulente esperto in materia di DPI).
Consulenza (B) – Supporto operativo per valutazione dei DPI più idonei in funzione dei rischi aziendali
Tale consulenza s’intende continuativa per 3/6/12 mesi a discrezione del Cliente e prevede:
1. Quanto previsto nella Consulenza (A).
2. Supporto agli uffici competenti aziendali preposti all’acquisto dei DPI.
3. Valutazione congruità tecnica ed economica delle offerte pervenute.
4. Report periodici valutativi dei DPI individuati in funzione dei rischi aziendali, quali:
– Rischi Fisici/Meccanici: Cadute dall’alto; Urti, colpi, impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.
– Rischi Fisici/Termici: calore, fiamme; Freddo.
– Rischi Fisici/Elettrici.
– Rischi Fisici/Radiazioni: Non ionizzanti; Ionizzanti.
– Rischi Fisici/Rumore.
– Rischi Chimici/Aerosol: Polveri, fibre; Fumi; Nebbie.
– Rischi Chimici/Liquidi: Immersioni, getti, schizzi.
– Rischi Chimici/Gas, Vapori.
– Rischi Biologici: Batterie patogene; Virus patogeni; Funghi produttori di micosi; Antigeni biologici non microbici.