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	<title>legionella Archivi | IM Servizi Tecnici</title>
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	<description>Formazione Sicurezza sul Lavoro &#124; Corsi di formazione &#124; Milano</description>
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	<title>legionella Archivi | IM Servizi Tecnici</title>
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		<title>Decreto GSA e corsi per addetti antincendio</title>
		<link>https://www.im-servizitecnici.com/decreto-gestione-sicurezza-antincendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReFr6wrEzUduNesW]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2022 16:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[legionella]]></category>
		<category><![CDATA[legionellosi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto descrive la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, la designazione degli addetti antincendio, la loro formazione e aggiornamento, i requisiti dei docenti.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<div class="vc_wpb_row_inner "><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="container"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner"><div class="wpb_wrapper">
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			<h3>Decreto Gestione Sicurezza Antincendio “GSA”: nuove regole per il Servizio Antincendio in azienda.</h3>
<p>Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina la sicurezza e la salute negli ambienti di lavoro. L’articolo 46 del predetto decreto definisce la <strong>prevenzione incendi</strong> come funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vista umana, dell’incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell’ambiente.</p>
<p>Dal 1° gennaio 2009, si applicano i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998.</p>
<p>Agli inizi di settembre 2021, sono stati adottati 3 decreti ministeriali che vanno a sostituire entro un anno il vecchio D.M. 10 marzo 1998.</p>
<p>I decreti trattano :</p>
<ol>
<li>Il primo decreto, 1 settembre 2021, “<em>Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</em>”;</li>
<li>Il secondo decreto del Ministro dell’Interno 2 settembre 2021 &#8211; “<em>Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” (che abroga il decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998);</em></li>
<li>Il terzo decreto del Ministro dell’Interno 3 settembre 2021 &#8211; “<em>Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81</em>”.</li>
</ol>
<p>I suddetti provvedimenti, come già detto, sostituiranno la disciplina disposta dal decreto del Ministro dell’Interno 10 marzo 1998 che, emanato a suo tempo in attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, ha sinora costituito il riferimento per i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.</p>
<p>La suddivisione delle tematiche correlate alla prevenzione incendi nei luoghi di lavoro in tre decreti fornisce un approccio più organico ripartito su tre strumenti per affrontare i singoli argomenti :</p>
<ul>
<li>controlli sugli impianti antincendio;</li>
<li>criteri per la gestione della sicurezza antincendio;</li>
<li>analisi del rischio incendio, per le attività più semplici, con metodo coerente col nuovo codice di prevenzione incendi.</li>
</ul>
<p>In questo articolo,  focalizziamo l’attenzione sul decreto del 2 settembre 2021, detto <strong>“GSA”, </strong>che stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio e si applica parzialmente anche ai cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. E’ composto da 8 articoli e 5 allegati.</p>
<p>Dopo l’identificazione del campo di applicazione (art.1) il decreto descrive la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art.2), poi passa a le regole per la informazione e formazione dei lavoratori (art.3), la designazione degli addetti antincendio (art.4) , la loro formazione e aggiornamento (art5), i requisiti dei docenti (art.6), le regole per la validità dei corsi già effettuati e il primo nuovo aggiornamento degli addetti antincendio (art.7).</p>
<p>Questi i contenuti degli allegati:</p>
<p>Allegato I &#8211; GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO</p>
<p>Allegato II &#8211; GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.</p>
<p>Allegato III &#8211; CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO</p>
<p>Allegato IV &#8211; IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO</p>
<p>Allegato V &#8211; CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO</p>
<p>Il Decreto si applica (art. 1) alle attività che  si  svolgono nei  luoghi  di  lavoro, (art. 62 del D.Lgs. n.81/08)alle attività che  si  svolgono  nei  cantieri  temporanei  o mobili (titolo IV del D.Lgs. n.81/08) limitatamente agli art. 4, 5, 6.e alle attività a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. del 26  giugno  2015, n. 105) limitatamente agli art. 4, 5, 6.</p>
<p>In base all&#8217;art. 4 del Decreto, i lavoratori addetti al Servizio vengono eletti all&#8217;esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla  base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio  ed in emergenza (incluso il piano di emergenza, laddove previsto)</p>
<p>Il datore di lavoro (ai sensi dell’art. 37 del TUS) deve assicurare anche la formazione degli addetti al servizio antincendio in base alle indicazioni dell’Allegato III. Lo ricorda l’art.5 del Decreto GSA.</p>
<p>Nell&#8217;Allegato IV sono elencate le attività per le quali gli addetti al servizio antincendio devono conseguire l’attestato di idoneità tecnica.</p>
<p>In base all&#8217;art. 5 del Decreto GSA, gli addetti al servizio antincendio devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell&#8217;allegato III.</p>
<p>In base all&#8217;art. 5 (comma 6) possono svolgere i corsi per addetti antincendio i seguenti soggetti:il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;soggetti, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui all&#8217;art. 6 del Decreto,direttamente dal datore di lavoro, (che abbia i requisiti di cui all&#8217;art. 6), oppure avvalendosi di lavoratori dell’azienda in possesso dei medesimi requisiti.</p>
<p>L’art. 6 dettaglia i requisiti dei docenti che possono svolgere corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio.</p>
<p>I docenti della parte teorica e della parte pratica devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo gradoed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico, alla data di entrata in vigore del decreto;</li>
<li>b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell&#8217;allegato V;</li>
<li>c) essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti, limitatamente al modulo 10 di esercitazioni pratiche;</li>
<li>d) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p>I docenti della sola parte teorica: i requisiti devono aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo gradoed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito teorico, alla data di entrata in vigore del presente decreto;</p>
<ul>
<li>avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo B per docenti teorici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo le modalità definite nell&#8217;allegato V, che costituisce parte integrante del presente decreto;</li>
<li>iscrizione negli elenchi del Ministero dell’interno;</li>
<li>rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi, dei direttivi aggiunti, degli ispettori antincendi nonché dei corrispondenti ruoli speciali ad esaurimento.</li>
</ul>
<p>Alla data di entrata in vigore decreto, si ritengono qualificati</p>
<p>i docenti che possiedono una documentata esperienza come formatori in materia teorica antincendio di almeno cinque anni con un minimo di quattrocento ore all&#8217;anno di docenza.</p>
<p>I docenti della sola parte pratica devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:</p>
<ol>
<li>a) documentata esperienza di almeno novanta ore come docenti in materia antincendio, in ambito pratico, svolte alla data di entrata in vigore del presente decreto;</li>
<li>b) avere frequentato con esito positivo un corso di formazione di tipo C per docenti pratici erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 26-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, secondo le modalità definite all&#8217;allegato V;</li>
<li>c) rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio nel ruolo dei capi reparto e dei capi squadra per almeno dieci anni.</li>
</ol>
<p>In base all&#8217;art. 6 comma 6 del Decreto, i docenti devono frequentare specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale, secondo quanto previsto nell&#8217;allegato V.</p>
<p>I corsi per addetti antincendio già programmati con i contenuti dell’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto. Lo riporta l’art.7.</p>
<p>Il Decreto all&#8217;art. 7 stabilisce che il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento.</p>
<p>In caso trascorrano più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall&#8217;entrata in vigore del decreto stesso.</p>
<p>Il provvedimento, in vigore dal 5 ottobre 2022, tratta argomenti fondamentali della sicurezza dei lavoratori, in particolare affronta aspetti di informazione, formazione, aggiornamento professionale e requisiti dei docenti, elementi che accrescono quella cultura della prevenzione antincendio in ogni luogo di lavoro ma anche che forniscono una corretta e rapida risposta ad eventuali principi di incendi che coinvolgono tutti gli ambienti lavorativi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.im-servizitecnici.com/teacher/fernando_cordella/"><span style="font-weight: 400;">Autore: Arch. Fernando Cordella &#8211;  Presidente ANPPE Vigili del Fuoco</span></a></p>

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		<title>Legionella ed Impianti</title>
		<link>https://www.im-servizitecnici.com/legionella-e-impianti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ReFr6wrEzUduNesW]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2020 16:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[climatizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[legionella]]></category>
		<category><![CDATA[legionellosi]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Un nuovo approccio nella progettazione degli impianti di climatizzazione per la prevenzione dei casi di Legionellosi.</p>
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			<h3>Un nuovo approccio nella progettazione degli impianti di climatizzazione per la prevenzione dei casi di Legionellosi.</h3>
<p><span style="font-weight: 400;">I ripetuti casi di epidemie di legionellosi registrati nel nostro paese nell&#8217;ultimo anno dimostrano come, nonostante la sempre maggiore consapevolezza da parte degli addetti ai lavori, il problema sia lungi dall&#8217;essere tenuto sotto controllo.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Le ultime statistiche disponibili ci forniscono un quadro poco rassicurante. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Nel 2018 i casi di legionellosi sono stati quasi 3000, confermando così la tendenza di una crescita costante di anno in anno: basti pensare che 20 anni fa la cifra annuale non superava i 200 casi. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Inoltre è curioso notare come l’Italia detenga il triste record di primatista in ambito europeo. </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quali sono le ragioni di questo continuo aumento e per quale motivo nel nostro paese si registrano più casi che nel resto dell’Europa?</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Non esiste ovviamente una risposta certa, ma è possibile ipotizzare in primo luogo che l’aumento dei casi registrati sia dovuto al fatto che le modalità di analisi, campionamento e denuncia dei casi siano migliorate nel corso degli anni. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Non è tuttavia da escludere che un&#8217;altra causa sia legata al progressivo invecchiamento degli impianti (di climatizzazione e idrosanitari) a servizio degli edifici, molti dei quali sono stati realizzati ormai 30 o 40 anni fa utilizzando soluzioni tecniche che si sono rilevate causa della crescita batterica.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Purtroppo è anche probabile che non sia del tutto estranea la diffusione di sistemi a pompa di calore con produzione di acqua calda a bassa temperatura in ottemperanza ai requisiti di legge sull’utilizzo delle fonti rinnovabili. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A ciò vanno aggiunte le problematiche relative all’attività di manutenzione e gestione che ancora troppo spesso non tiene conto dei rischi di contaminazione degli impianti.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Quali azioni si possono mettere in atto per prevenire o curare il fenomeno? </strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Bisogna innanzitutto distinguere tra edifici di nuova costruzione e quelli esistenti.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per i primi è necessario adottare un diverso approccio alla progettazione degli impianti, che le stesse Linee Guida del 2015 definiscono come strumento fondamentale per la prevenzione. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Sotto questo aspetto è da notare come negli ultimi anni i costruttori di componenti per gli impianti idrosanitari hanno recepito questa nuova esigenza del mercato per sviluppare nuove soluzioni che ora progettisti e installatori possono e devono applicare. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">E’ quindi ad esempio ora possibile abbandonare senza problemi il tradizionale serbatoio di accumulo dell’acqua calda sanitaria, che rappresenta uno dei punti critici per il rischio di stagnazione e basse temperature dall&#8217;acqua calda, per utilizzare invece serbatoi di acqua “tecnica” dotati di scambiatore di calore a piastre (integrato o esterno al bollitore) in modo da proteggere la rete di distribuzione dell’acqua alle utenze. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Come pure dovrebbe diventare standard l’impiego nelle centrali idriche di miscelatori di tipo elettronico che consentono di effettuare cicli di disinfezione mediante shock termico secondo logiche programmabili e gestibili attraverso i sistemi di supervisione. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Una delle ultime novità è rappresentata dai sistema di flussaggio programmato e automatico degli impianti che, se abbinati con un collegamento in serie o ad anello degli apparecchi sanitari, consente di effettuare il lavaggio dei tratti terminali dell’impianto, anch&#8217;essi spesso sede di proliferazione batterica a causa del ristagno dell’acqua. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Come risulta evidente da questi ultimi due componenti che si basano sull’elettronica, gli impianti idrosanitari stanno entrando a tutti gli effetti nell&#8217;ambito della domotica di edificio, che finora aveva riguardato soltanto gli impianti per il controllo del clima interno, oltre a quelli elettrici e speciali. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In aggiunta alla possibilità di impiego di questi componenti innovativi, la progettazione consapevole in termini di prevenzione della Legionella non può tuttavia prescindere dall&#8217;utilizzo di criteri diversi da quelli finora utilizzati per il dimensionamento delle reti e degli impianti.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Se si considera che una delle principali cause di contaminazione è da attribuire allo scarso flusso dell’acqua nelle tubazioni, risulta ormai comprovato il beneficio fornito dal calcolo dei diametri delle tubazioni utilizzando velocità più elevate, mentre per ridurre il rischio di basse temperature nella rete di ricircolo andrebbe adottato un differenziale di temperatura il più ridotto possibile tra mandata e ritorno, adottando quindi maggiori portate.  </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Quanto sopra esposto, in termini di apparecchiature e scelte progettuali, rappresenta ciò che viene definitala “regola dell’arte”, che ogni progettista e installatore dovrebbe considerare come guida per l’esercizio della propria professione. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Non guasta ricordare che il Decreto 37 afferma che si considerano redatti secondo la regola dell&#8217;arte i progetti conformi alla normativa vigente e alle indicazioni delle Linee Guida. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A tale proposito bisogna tuttavia sottolineare che i riferimenti di norma non sempre riescono a recepire tempestivamente le novità introdotte dal mercato. Sotto questo aspetto sarebbe molto utile seguire l’esempio dell’ASHRAE che ha sviluppato una norma ad hoc per la gestione del problema Legionella (Standard 188) che viene aggiornato ogni 3 anni proprio per tenere conto dell’evoluzione delle conoscenze.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Considerando quali possono essere i rischi per la salute delle persone legati a una progettazione e installazione eseguita non a regola d’arte, non si può inoltre tralasciare di ricordare le responsabilità di natura legale alle quali gli addetti ai lavori sono soggetti. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">A tale proposito costituiscono un monito i recenti casi di denuncia subite dai proprietari di strutture alberghiere dove sono stati registrati casi (purtroppo mortali) di Legionella.   </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per concludere il discorso relativo agli impianti idrosanitari, non si può trascurare il tema fondamentale del dosaggio e trattamento chimico dell’acqua, sia per gli impianti nuovi sia, soprattutto, per quelli esistenti. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Anche sotto questo aspetto non mancano le soluzioni alternative al tradizionale ipoclorito di sodio, quali biossido di cloro, perossido di idrogeno e ionizzazione rame e argento. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">In questo ambito la novità è costituita non tanto dai prodotti utilizzati quanto piuttosto dalla possibilità di gestire questi sistemi in modo molto più semplice e affidabile,anche in questo caso grazie all&#8217;elettronica.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Alcune brevi considerazioni sugli impianti di climatizzazione. </strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Se da un lato è in progressiva riduzione il rischio rappresentato dalle torri di raffreddamento, meno diffuse che in passato, resta tuttavia aperto il tema relativo ai sistemi di umidificazione basati sull’utilizzo di acqua che presentano elevati rischi e controlli molto onerosi. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">La soluzione più sicura è quella basata sul vapore che tuttavia risulta purtroppo molto onerosa dal punto di vista dei costi di gestione. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Per ridurre questi costi  conviene impiegare recuperatori di calore dall&#8217;aria espulsa di tipo entalpico che sono in grado di fornire in modo gratuito più della metà del fabbisogno richiesto per l’umidificazione.    </span></p>
<p><i><span style="font-weight: 400;">Last butnotleast</span></i><span style="font-weight: 400;">, per la prevenzione del rischio Legionellosi è fondamentale impostare in modo adeguato lo sviluppo dei documenti di progetto (schemi funzionali, disegni, specifiche tecniche, schemi di regolazione) riportando con precisione tutti i componenti che risultano necessari per ridurre i rischi in fase di gestione degli impianti, quali termometri, manometri, valvole di bilanciamento, senza dimenticare soprattutto i punti di campionamento. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Il progetto deve inoltre specificare in modo chiaro quali devono essere le modalità di installazione e di collaudo delle reti idriche, alle quali poi l’installatore si deve scrupolosamente attenere. </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">E’ stato infatti appurato come una delle più frequenti cause di Legionella è la presenza di residui di acqua stagnante rimasta dopo il collaudo in pressione delle tubazioni che andrebbero in ogni caso sempre scaricate se non utilizzate entro 7 giorni.  </span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.im-servizitecnici.com/teacher/luca-stefanutti/"><span style="font-weight: 400;">Autore: Ing. Luca Stefanutti </span></a></p>

		</div>
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