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Corso cod. C54 | Errore Umano, Imprudenza Prevedibile e Comportamento Abnorme dei Lavoratori: la responsabilità datoriale nella gestione del rischio

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Durata 3 Ore
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Premessa ed Obiettivi

Premessa ed Obiettivi

Il comportamento abnorme, l’errore umano e i comportamenti imprudenti nell’ambito della materia antinfortunistica, possono avere un peso rilevante sia dal punto di vista dei garanti della salute e sicurezza, sia dal punto di vista della vittima dell’evento infortunistico.

Trattasi di una tematica molto complessa, posto che, a fronte del totale silenzio normativo nell’ambito prevenzionistico e, difatti, il D.Lgs. n. 81/2008 non ne fornisce una definizione, trova il suo fondamento nell’art. 41, comma 2, del Codice Penale: la causa sopravvenuta che, da sola, determina l’evento, interrompe il nesso causale.

La Cassazione, per gli infortuni sul lavoro, ammette l’abnormità solo come eccezione ristretta al principio di responsabilità del garante.

È comportamento abnorme solo quello: esorbitante dalle mansioni e fuori dall’area di rischio della lavorazione; eccentrico rispetto ai rischi governabili dal datore di lavoro (o altro garante); radicalmente lontano dalle imprudenze prevedibili nell’esecuzione del lavoro.

Non è abnorme la condotta imprudente che ricade nell’area di rischio tipica del processo produttivo; essa resta governata dagli obblighi prevenzionistici del Datore di Lavoro.

La normativa tutela anche dai comportamenti pericolosi del Lavoratore.

Ne discende che il Datore di Lavoro deve prevedere l’errore umano nella valutazione dei rischi (artt. 17 e 28 del D.Lgs. 81/08), progettare misure tecniche/organizzative e procedure che ne limitino la probabilità e le conseguenze.

Se manca o è carente la gestione del rischio, il nesso causale non si interrompe: la colpa organizzativa assorbe l’imprudenza del Lavoratore.

Anche La formazione, ex art. 37, deve essere “sufficiente e adeguata” ai rischi di mansione, includendo le prassi elusive e gli errori ricorrenti.

Le carenze informative/formative mantengono dunque la responsabilità datoriale anche a fronte di scelte imprudenti del Lavoratore.

Se poi il Lavoratore svolgesse stabilmente compiti diversi con tolleranza/consapevolezza datoriale, l’area di rischio si estenderebbe a tali attività, infatti non è invocabile l’abnormità per eventi occorsi in quel perimetro di fatto.

Il Datore di lavoro (o altro garante) può legittimamente invocare l’abnormità solo se ha integralmente adempiuto agli obblighi di valutazione, misure, formazione, vigilanza e controllo e se la condotta del Lavoratore è ontologicamente eccentrica e da sola sufficiente a causare l’evento, fuori da mansioni/luogo/contesto lavorativo e contro chiare istruzioni, non agevolata da deficit organizzativi.

In mancanza di tutto questo, l’abnormità non elide il nesso causale.

Quindi non è configurabile l’abnormità se l’imprudenza è interna ai rischi di mansione.

È principio pacifico che la sicurezza richiede prevenzione dell’errore umano mediante design tecnico, procedure, formazione, vigilanza e poteri dei preposti.

Obiettivo del corso è di fornire un quadro tecnico-giuridico operativo sulla nozione di abnormità attraverso criteri di qualificazione, progettazione di misure anti-errore, formazione e vigilanza efficaci, gestione di DPI/attrezzature, ruolo di Dirigenti e Preposti, per distinguere le imprudenze prevedibili da condotte realmente abnormi, in un modello collaborativo di gestione integrata del rischio.

L’approccio multidisciplinare, unito all’analisi di casi pratici e sentenze, favorirà il confronto e l’acquisizione di competenze immediatamente applicabili nei contesti lavorativi.

In alternanza o in co-docenza secondo le edizioni:

 

rolando_dubiniRolando Dubini

Avvocato iscritto all’Ordine degli Avvocati di Milano n. 9685 dal 10 maggio 1990, patrocinante in Cassazione. Svolge attività giudiziale, stragiudiziale, di consulenza legale … leggi di più

 

Carolina Valentino

Avvocato abilitato all’esercizio della professione forense, specializzato in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ha esperienza decennale nell’assistenza giudiziale e stragiudiziale alle imprese italiane … leggi di più

  • Aggiornamento quinquennale di ASPP/RSPP ex art. 32 D.Lgs. 81/08.
  • Aggiornamento quinquennale di RSPP/Datore di Lavoro ex art. 34 D.Lgs. 81/08.
  • Aggiornamento quinquennale di Coordinatore della Sicurezza (CSP/CSE) ex art. 98 D.Lgs. 81/08.
  • Aggiornamento dei Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS ex art. 37 D.Lgs. 81/08.
  • Aggiornamento triennale di Formatore per la Salute e Sicurezza sul Lavoro ai sensi del D.I. 06/03/2013.

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, HSE, Datori di Lavoro, Lavoratori, Preposti, Dirigenti, RLS, Consulenti, Rappresentanti degli organi di vigilanza, HSE, Professionisti legali, ecc.

  • Presentazione del corso.

 

Modulo 1 – Quadro normativo e principi generali

  • Art. 2087 c.c.: obbligo di sicurezza come clausola generale di protezione.
  • D.Lgs. 81/2008, artt. 18 e 19: obblighi indelegabili e ruolo di dirigenti e preposti.
  • Richiamo agli obblighi formativi e di vigilanza (Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025).
  • Principio della massima sicurezza tecnicamente possibile: il datore deve prevedere anche condotte non diligenti.

Modulo 2 – Giurisprudenza di legittimità: l’imprudenza prevedibile

  • Cass. pen., Sez. IV, 04.04.2017 n. 27305 e altre sentenze chiave.
  • Imprudenza prevedibile → responsabilità datoriale se non sono state predisposte cautele idonee.
  • Comportamento abnorme e imprevedibile → interruzione del nesso causale solo se condotta eccentrica, non prevenibile e non correlata alle mansioni.
  • La “fallibilità umana” come rischio da governare.
  • Analisi di casi concreti: cadute dall’alto, uso improprio di attrezzature, inosservanza di regole operative.

Modulo 3 – Implicazioni organizzative e responsabilità dell’ente

  • Responsabilità penale della persona fisica e responsabilità amministrativa dell’ente (D.Lgs. 231/2001, artt. 5 e 6).
  • Modelli organizzativi e gestione del rischio derivante da condotte imprudenti.
  • Integrazione nei DVR, nei piani formativi e nei sistemi di vigilanza.
  • Rilevanza nei sistemi di qualificazione delle imprese (patente a crediti ex art. 27 D.Lgs. 81/2008).

Modulo 4 – Prevenzione operativa e formazione

  • Progettare sistemi di sicurezza capaci di neutralizzare anche errori di condotta prevedibili.
  • Vigilanza diretta e controlli organizzativi.
  • Formazione e addestramento: durata, contenuti e aggiornamenti (Accordo Stato-Regioni 2025).
  • Simulazioni di casi e valutazione delle misure preventive.

Modulo 5 – Sessione interattiva

  • Discussione di situazioni reali portate dai partecipanti.
  • Analisi ragionata di recenti sentenze.

 

  • Confronto con i partecipanti e quesiti.

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza del corso pari al 90% sul monte ore totale (10% di assenza) e al superamento del test di apprendimento costituito da minimo 10 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) in relazione all’oggetto dell’aggiornamento.

  1. L’architetto Ivan Masciadri, con Studio IM-SERVIZITECNICI, è Sede Territoriale Milano 3 di A.I.F.E.S. – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro e possiede tutti i requisiti previsti per poter operare in qualità di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. Per il continuo aggiornamento e miglioramento del servizio formativo, ci si riserva il diritto di modificare senza preavviso i contenuti e la presentazione delle docenze e delle relative dispense. La sequenza dei capitoli/paragrafi è indicativa e rimane a discrezione dei docenti in base alle specifiche edizioni.
  3. Corso erogato in Aula e/o Videoconferenza.
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