Corso

Corso cod. B3 | Formazione per Addetti al Servizio Antincendio in Attività di Livello 3 (ex Rischio d’Incendio Elevato) – parte teorica e pratica

€ 380Register
Durata 16 Ore
Attestato no
Lezioni 0
Premessa ed Obiettivi

Premessa ed Obiettivi

Il D.M. 02/09/2021 (Decreto GSA – Gestione Sicurezza Antincendio) disciplina i Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione ed introducendo nuovi percorsi formativi finalizzati alla qualifica dei docenti per i corsi antincendio.

Il Datore di Lavoro, conformemente a quanto stabilito dall’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 81/08, deve assicurare la formazione e l’aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, secondo quanto previsto nell’allegato III del D.M. 02/09/2021.

In pratica è sancito che tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendi o gestione delle emergenze devono ricevere una specifica formazione antincendio e svolgere specifici aggiornamenti, i cui contenuti minimi sono riportati nel succitato allegato.

Tali contenuti devono essere correlati al livello di rischio dell’attività così come individuato dal Datore di Lavoro ed eventualmente possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

Una novità introdotta è la possibilità di svolgere l’attività di formazione ed aggiornamento, limitatamente alla parte teorica, attraverso metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità FAD (formazione a distanza) di tipo sincrono e con ricorso a linguaggi multimediali che consentano l’impiego degli strumenti informatici quali canali di divulgazione dei contenuti formativi.

Ai fini dell’organizzazione delle attività formative sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio.

Nella fattispecie il presente corso riguarda la formazione degli addetti al servizio antincendio per le attività di Livello 3, assimilabile al Rischio d’Incendio Elevato ex D.M. 10/03/1998, quindi:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;

g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 mq;

j) alberghi con oltre 200 posti letto;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;

m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;

n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

Alberto Savioni

Docente – Formatore ed Istruttore qualificato per la parte teorica e pratica ai sensi del D.M. 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio” …. leggi di più

 

In alternativa:

ivan_masciadriIvan Masciadri (parte teorica)

Architetto, esperto in Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione Incendi, specializzato in Edilizia Sanitaria e Gestione delle Emergenze…. leggi di più

 

Note:

Potranno essere designati su specifiche edizioni altri docenti – istruttori.

Formazione per Addetti al Servizio Antincendio in Attività di Livello 3 ai sensi del D.M. 02/09/2021 e D.Lgs. 81/08.

Addetti al Servizio Antincendio in Attività di Livello 3 (ex Rischio d’Incendio Elevato).

• Presentazione del corso.

1) L’incendio e la prevenzione incendi (4 ore)

  • Principi sulla combustione.
  • Le principali cause d’incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro.
  • Le sostanze estinguenti.
  • I rischi alle persone ed all’ambiente.
  • Specifiche misure di prevenzione incendi; accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi.
  • L’importanza del controllo degli ambienti di lavoro.
  • L’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.

2) Strategia Antincendio – Prima Parte (4 ore)

  • Le aree a rischio specifico. La protezione contro le esplosioni.
  • Misure antincendio (prima parte).

– Reazione al fuoco.

– Resistenza al fuoco.

– Compartimentazione.

– Esodo.

– Rivelazione ed allarme.

– Controllo di fumo e calore.

3) Strategia Antincendio – Seconda Parte (4 ore)

  • Misure antincendio (seconda parte).

– Controllo dell’incendio.

– Operatività antincendio.

– Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

– Controlli e la manutenzione.

  • Il Piano di Emergenza.

– Procedure di emergenza.

– Procedure di allarme.

– Procedure di evacuazione.

4) Esercitazioni pratiche (4 ore)

  • Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di controllo ed estinzione degli incendi.
  • Presa visione sui dispositivi di protezione individuale (tra cui, maschere, autoprotettore, tute).
  • Esercitazioni sull’uso delle attrezzature di controllo ed estinzione degli incendi.
  • Presa visione del registro antincendio.
  • Chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.
  • Confronto con i partecipanti e quesiti.

Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (non sono permesse assenze anche se parziali sul monte ore totale) e a seguito del superamento del test di verifica dell’apprendimento.

 

N.B.

Il corso per Addetti al Servizio Antincendio in attività di Livello 3 (ex Rischio Elevato) prevede per Legge il conseguimento dell’Attestato di Idoneità Tecnica attraverso un esame teorico-pratico da espletarsi presso il Comando VVF di riferimento sul territorio.

La Commissione VVF esprimerà un giudizio complessivo su ciascun candidato (idoneo o non idoneo), che terrà conto della capacità e della tecnica d’intervento dimostrata dal candidato durante le fasi dell’accertamento.

Al superamento dell’esame verrà rilasciato dal Ministero dell’Interno attestato di Idoneità Tecnica per l’espletamento dell’incarico di Addetto Antincendio Rischio Elevato.

Gli oneri amministrativi per l’accertamento dell’idoneità tecnica non sono compresi nella quota di partecipazione del presente corso B3.

Per conoscere l’ammontare di tali oneri si consiglia di accedere al sito web del Comando VVF territoriale.

 

IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO (Allegato IV del D.M. 02/09/2021)

Si riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512:

a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;

h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

i) interporti con superficie superiore a 20.000 mq;

j) alberghi con oltre 100 posti letto; campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;

l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

m) uffici con oltre 500 persone presenti;

n) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

o) edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre con superficie aperta a pubblico superiore a 1.000 mq;

p) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;

q) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;

r) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

  1. L’architetto Ivan Masciadri, con Studio IM-SERVIZITECNICI, è Sede Territoriale Milano 3 di A.I.F.E.S. – Associazione Italiana Formatori ed Esperti in Sicurezza sul Lavoro e possiede tutti i requisiti previsti per poter operare in qualità di formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  2. Per il continuo aggiornamento e miglioramento del servizio formativo, ci si riserva il diritto di modificare senza preavviso i contenuti e la presentazione delle docenze e delle relative dispense.
  3. Corso erogato in Aula. La parte teorica, secondo le edizioni programmate, potrà essere svolta in Videoconferenza (Fad Sincrono) ai sensi del D.M. 02/09/2021, Allegato III, Art. 3.2.1, comma 2.
  4. L’esercitazione pratica potrà essere erogata attraverso il supporto e l’assistenza di aziende leader del settore antincendio.
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