Piano di Emergenza
La consulenza erogata prevede la redazione e/o revisione del Piano di Emergenza e di Evacuazione comprensivo sia dei diagrammi di flusso delle comunicazioni, sia delle procedure operative in relazione ai pericoli individuati in azienda.
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l’obbligo di cui all’art. 5 del D.M. 10/03/1998, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un Piano di Emergenza, che deve contenere nei dettagli:
- le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- le disposizioni per chiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
Ad eccezione delle aziende di cui all’articolo 3, comma 2, del D.M. 10/03/1998, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio (art. 5 comma 2 del D.M. 10/03/1998).